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Incredibile.... ![]() ![]()
![]() Si, ora ricordo...
![]() ![]() Grazie Nik per avermi rinfrescato la memoria! ![]() E' così assurda che l'avevo rimossa! ![]() Un giorno poi il Legislatore mi spiegherà il senso di non far guidare di notte l'auto ad una persona che magari ha commesso l'infrazione in pieno giorno! ![]() Generalmente mi prodigo sempre per difendere e spiegare le norme che lo Stato ci impone, cercando di far capire a tutti il senso di limiti e restrizioni. Ma questa proprio per me non ha un verso!!! Considerato poi che la maggior parte della gente che va a lavorare la mattina, esce di casa alle 6! E va a lavorare, mica a divertirsi! Va bhè... Se così vuole il Legislatore, così farò.
![]() Mi dispiace molto...e purtroppo...non "riescono a prendere tuutti e titano nel mucchio" ...oggi hanno preso te. Ti sono vicino, inventati qualsiasi cosa...ma non andare senza patente, organizzati con qualche collega, vai in bici, a piedi, stai a cas in muta...ma non senza patente...succeddesse qualsiasi sciocchezza passeresti un mare di guai....se fossi un delinquente abituale ti direi di andare pure...intanto non ti farebbero nulla!
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![]() Da altro forum:
E' la stessa norma citata precedentemente? ![]()
![]() Si è la stessa norma applicata all'origine del procedimento contravvenzionale che parte da una violazione di eccesso di velocità . L'estensore della citazione mette in risalto la sanzione dell'articolo 218 fuorviando il vero problema .
Allora sicuramente gli è stato contestato l'articolo 142 comma 9 da cui è stata applicata la sanzione di € 370,00 oltre alla decurtazione punti ,+ ritiro della patente , + applicazione a cura del Prefetto della sospensione della stessa , + inibizione di guida dei veicoli tra le ore 22 e 7 del mattino per altri 3 mesi dal momento della restituzione del documento di guida . Se questo Signore viene pescato alla guida di veicoli nella fascia oraria inibita è soggetto ad altro regime sanzionatorio e precisamente quello stabilito dall'articolo 218 che come ben riportato prevede la Revoca del documento di guida oltre alla sanzione pecuniaria . ( ricordo a tutti gli amici che della sanzione edittale - massimo e minimo - per legge l'organo accertatorre deve applicare il minimo . La polemica innescata alla apertura del topic è nascosta in questo passaggio . Come faccio a sapere io ( organo di controllo sulla strada ) che questo Signore sta guidando in violazione dell'inibizione ? Solo con un accertamento remoto , ovvero un controllo del documento fatto in tempo successivo mi potrà dare conforto sui dubbi che potrei avere del documento , altrimenti nessuno lo saprà mai tranne due soggetti : 1) il diretto interessato e 2) la Polizia Locale del paese di residenza del trasgressore che gli ha notificato il provvedimento Prefettizio , quello relativo all'inibizione . ![]()
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