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Mi hanno ritirato la patente :-(

Sezione dedicata alle leggi che tutelano noi consumatori e alle leggi che disciplinano le due ruote.
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Messaggioda lorenzo59 » mar feb 17, 2009 8:42 pm

siamo in 6! :?
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Messaggioda Teomondo » mar feb 17, 2009 8:49 pm

Max 77 ha scritto:
nik ha scritto:....In sintesi al comma 9 è stato aggiunto un secondo periodo che stabilisce una sanzione accessoria d'inibizione della guida del veicolo nella fascia oraria dalle ore 22 alle ore 7 per i tre mesi successivi alla restituzione della patente .


Oh....mamma mia...... :nooo:


Incredibile.... :nooo: :nooo:
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Messaggioda Joedm » mar feb 17, 2009 10:26 pm

Si, ora ricordo... :?

:arrow: Art. 142 C.d.S., che al Comma 9 leggiamo testualmente: "Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice".

Grazie Nik per avermi rinfrescato la memoria! :ok:
E' così assurda che l'avevo rimossa! :oops:
Un giorno poi il Legislatore mi spiegherà il senso di non far guidare di notte l'auto ad una persona che magari ha commesso l'infrazione in pieno giorno! :roll:
Generalmente mi prodigo sempre per difendere e spiegare le norme che lo Stato ci impone, cercando di far capire a tutti il senso di limiti e restrizioni.
Ma questa proprio per me non ha un verso!!!
Considerato poi che la maggior parte della gente che va a lavorare la mattina, esce di casa alle 6! E va a lavorare, mica a divertirsi!

Va bhè... Se così vuole il Legislatore, così farò.
Joedm
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Messaggioda Umberto » mer feb 18, 2009 1:40 am

Mi dispiace molto...e purtroppo...non "riescono a prendere tuutti e titano nel mucchio" ...oggi hanno preso te. Ti sono vicino, inventati qualsiasi cosa...ma non andare senza patente, organizzati con qualche collega, vai in bici, a piedi, stai a cas in muta...ma non senza patente...succeddesse qualsiasi sciocchezza passeresti un mare di guai....se fossi un delinquente abituale ti direi di andare pure...intanto non ti farebbero nulla! ;)
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Messaggioda Knarf » mer feb 18, 2009 9:46 pm

Da altro forum:
Dopo un mese di sospensione,Lunedì mi ridanno la patente.
Ho anche l'inibizione per i tre mesi sucessivi alla restituzione della stessa alla guida dalle 22 alle 7 pena quanto segue: è prevista l’applicazione dell’art. 218 comma 6 del c.d.s.
Questo articolo prevede: 1) la sanzione pecuniaria da € 1.745,00 a € 7.018,00; 2) la sanzione accessoria della revoca della patente; 3) la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo (per tre mesi).

Ora mi rimangono 7 punti e se considerando il fatto che per il "solo" superamento del limite di velocità posso perdere come MINIMO 5 punti e come massimo 10 e considerando.....

E' la stessa norma citata precedentemente? :mumble:
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Messaggioda nik » gio feb 19, 2009 12:03 am

Si è la stessa norma applicata all'origine del procedimento contravvenzionale che parte da una violazione di eccesso di velocità . L'estensore della citazione mette in risalto la sanzione dell'articolo 218 fuorviando il vero problema .

Allora sicuramente gli è stato contestato l'articolo 142 comma 9 da cui è stata applicata la sanzione di € 370,00 oltre alla decurtazione punti ,+ ritiro della patente , + applicazione a cura del Prefetto della sospensione della stessa , + inibizione di guida dei veicoli tra le ore 22 e 7 del mattino per altri 3 mesi dal momento della restituzione del documento di guida .

Se questo Signore viene pescato alla guida di veicoli nella fascia oraria inibita è soggetto ad altro regime sanzionatorio e precisamente quello stabilito dall'articolo 218 che come ben riportato prevede la Revoca del documento di guida oltre alla sanzione pecuniaria . ( ricordo a tutti gli amici che della sanzione edittale - massimo e minimo - per legge l'organo accertatorre deve applicare il minimo .

La polemica innescata alla apertura del topic è nascosta in questo passaggio . Come faccio a sapere io ( organo di controllo sulla strada ) che questo Signore sta guidando in violazione dell'inibizione ?

Solo con un accertamento remoto , ovvero un controllo del documento fatto in tempo successivo mi potrà dare conforto sui dubbi che potrei avere del documento , altrimenti nessuno lo saprà mai tranne due soggetti :
1) il diretto interessato e 2) la Polizia Locale del paese di residenza del trasgressore che gli ha notificato il provvedimento Prefettizio , quello relativo all'inibizione . 8)
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