Faina64 ha scritto:...sequestro del mezzo se intestato a lui (il sequestro non si applica se il mezzo è intestato a terzi)...
Occhio, che la cosa và chiarita meglio, moooolto meglio, perchè non è proprio così!
Infatti molti confondono il "Certificato di idoneità alla guida di ciclomotore" con la Patente vera e propria, perchè comunemente lo si chiama "Patentino".
Ma non è corretto perchè già nel nome si capisce che sono due cose completamente diverse, e in caso di guida di veicolo per il quale è prevista la Patente di guida vera con in tasca solo il "Patentino", non si può applicare l':arrow:
Art. 125 C.d.S., perchè non è "Guida con patente di categoria diversa"! Il Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore NON E' una patente.
Quindi non si può fare altro che applicare l'
Art. 116 C.d.S., il quale precisamente al Comma 13, recita: "
Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il Tribunale in composizione monocratica".
Ma non finisce qui!
Poichè la guida senza patente è reato, come si diceva, e precisamente reato commesso a bordo di quel veicolo, che è appunto un ciclomotore o un motociclo, l'
Art. 213 del C.d.S., e precisamente il Comma 2-sexies, recita: "
È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
ATTENZIONE!!!
Non distingue se il veicolo è di proprietà di chi ha commesso la violazione oppure di un'altra persona estranea ai fatti. Quindi il veicolo sarà sequestrato a fini di confisca SEMPRE!!! (occhio a chi prestate la moto!

).
Le implicazioni dell'illecito sono spaventose.
Pensate al ragazzino di 14 anni che elabora lo scooterino e invece della 50cc ci monta una 75.
Per lui non sembra nulla, ma in verità trasforma il suo "Ciclomotore" in "Motociclo", che però continua a guidare tutti i giorni con il suo bel "Certificato di idoneità tecnica alla guida di cicolomotore", convinto che se lo ferma "la Pula", in fondo se la caverà con una "multa".
Nulla di più sbagliato!!!
E anche questo nessuno lo spiega mai a scuola ai ragazzini!
Faina64 ha scritto:...ma il proprietario rischia una sanzione per aver ceduto il proprio mezzo a chi non aveva i requisiti
Questa parte è corretta, e si applica anche se il veicolo è stato sequestarato e sarà poi confiscato:
Art. 116 del C.d.S. il quale al Comma 12 recita:
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai comma 1-bis e 1-ter [il Patentino, appunto! n.d.r.] o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.