

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kzhVruFeKDQ[/youtube]
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Targa a scomparsa per sfuggire agli autovelox![]() ![]() [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kzhVruFeKDQ[/youtube]
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Ce n'è dei peggiori, che non sto a raccontare.
Però qualcuno si è pure trovato un procedimento penale sulla testa per fare il "patacca"! Si fanno certe cose con leggerezza, senza pensare che invece si sta falsificando un documento pubblico, con tutto le conseguenze che ci vanno dietro... Occhio! ![]()
![]() Ero già a conoscenza di questo trucco.. nel senso che ne avevo già sentito parlare...non so a quali conseguenze possa andare incontro un centauro che viene preso a commettere tale reato... perchè credo che un comportamento del genere non possa più essere definito infrazione..
Personalmente negli ultimi 4 anni sono stato pizzicato 2 volte dall'autovelox.. non ero fuori di molto, comunque ho pagato le multe e ho perso i punti..però non devo comparire davanti a nessun giudice...per il resto ..siamo tutti maggiorenni e vaccinati ![]() ![]() ![]()
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![]() con una cosa del genere il mezzo viene confiscato quindi li si puo dire addio. e non vorrei sbagliarmi ma potrbbe esserci anche l'arresto.
amo le donne
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![]() ..inutile ..prima o poi se ne paga le conseguenze..
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L'arresto non saprei.. probabilmente la confisca del mezzo si.. e se reato penale.. un bel po' di grattacapi per i mesi o anni a venire... ![]()
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![]() Mi sa che sono tutti zzi suoi:
L’articolo 259 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada prescrive che la targa deve essere posizionata verticalmente con una tolleranza di 5°. Se il veicolo, per la forma che ha lo richiede, può essere inclinata di 30°. Per i soli motoveicoli, la distanza dal suolo non può essere inferiore a 20 centimetri. È ammesso l’uso di cornici porta targa a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui porta targa e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retro riflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente La sanzione è prevista dall’art 100 del Codice della Strada (71 euro il pagamento ridotto). ********************* Spesso però ci si imbatte in agenti che applicano il temuto art 78 del cds, quello per intenderci che oltre alla pesante sanzione amministrativa ritira la carta di circolazione, da applicare nei casi di modifica strutturale del mezzo (comma 3: Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.)
![]() secondo me la multa è la cosa
più dolce che ti può capitare se ti prendono con un marchingegno del genere e mi sembra anche giusto ![]()
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![]() Re: Come sfuggire agli autovelox
Art. 100 > Comma 14 - Falsificazione, manomissione o alterazione di targhe. La targa viene sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Limiti edittali: si applicano le sanzioni penali previste In misura ridotta: non ammesso Sanzioni accessorie: sequestro penale della targa Punti: 0 Il presente comma comporta implicazioni di carattere penale, in quanto sono strettamente collegati gli artt. 477/481/482 del Codice Penale, quindi si applicano le procedure di cui all’art. 347 del C.p.p. e connessi, oltre al sequestro delle Targhe ai sensi dell’art. 354 del medesimo Codice. ------------------------------------------------------------------------------------- Art. 477 C.P. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 481 C.P. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità . Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità , attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Art. 482 C.P. Falsità materiale commessa dal privato. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. ------------------------------------------------------------------------------------------ La distanza è solo un limite mentale!
!Francesco!
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