uomo-vitruviano ha scritto::shock: Sti centauri le inventano proprio tutte per gli autovelox
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Art. 100 > Comma 14 - Falsificazione, manomissione o alterazione di targhe.
La targa viene sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Limiti edittali: si applicano le sanzioni penali previste
In misura ridotta: non ammesso
Sanzioni accessorie: sequestro penale della targa
Punti: 0
Il presente comma c
omporta implicazioni di carattere penale, in quanto sono strettamente collegati gli
artt. 477/481/482 del Codice Penale, quindi si applicano le procedure di cui all’art. 347 del C.p.p. e connessi, oltre al sequestro delle Targhe ai sensi dell’art. 354 del medesimo Codice.
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Art. 477 C.P.
Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 481 C.P.
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità .
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità , attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Art. 482 C.P.
Falsità materiale commessa dal privato.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
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