Un pò contorto, ma il ragionamento è quello.
Dunque, per prima cosa c'è un concetto che non è chiaro praticamente a nessuno: pagare una contravvenzione è un
diritto, non un dovere. Nel senso che il C.d.S. ci riconosce il diritto di pagare la multa in forma ridotta entro 60 giorni dalla notifica
Art. 202 C.d.S.. Se non lo facciamo, la pagheremo intera (non doppia) con le tasse, attraverso la cartella esattoriale, che ci arriverà entro 5 anni dalla notifica della contravvenzione.
Detto questo, abbiamo diveres opzioni:
1) paghiamo il preavviso entro i 15 giorni canonici (o 10 o 20 a seconda del Comune) ed estingiuamo subito il procedimento. Non possiamo proporre ora il ricorso, perchè il C.d.S. non disciplina l'istituto del preavviso.
2) Aspettiamo la notifica a casa del verbale (stesso importo del preavviso, maggiorato delle spese di notifica - Euro 5,60) ed ora abbiamo 60 giorni di tempo per pagare o fare ricorso, al Prefetto (se lo respinge raddoppia obbligatoriamente la sanzione) o al Giudice di Pace (se lo respinge, di solito non raddoppia).
3) Non paghiamo e lasciamo scadere i 60 giorni: la contravvenzione va a ruolo e l'organo accertatore ha 5 anni per richiedere il pagamento della sanzione
intera (non doppia) prevista dal C.d.S., che avverrà attraverso la cartella esattoriale.
Ora affrontiamo il discorso del ricorso al G.d.P.
Art. 204-bis C.d.S.
Questa è una causa ordinaria nella quale voi citate in giudizio il Comune in questione, nella persona del Sindaco.
Scrivete il ricorso, lo presentate alla Cancelleria civile del Giudice di Pace del Comune ove vi è stata contestata l'infrazione, e aspettate che il Giudice decida il giorno dell'udienza. Di solito sospende i termini. Quando ci sarà , andate all'udienza e gli raccontate più o meno le stesse cose che avete scritto nel ricorso. Lui esce dalla stanza un attimo (o a volte vi manda fuori voi, ma è la stessa cosa: insomma, deve deliberare!), rientrate, vi alzate in piedi (forma di rispetto verso l'Istituzione) ed il giudice legge la sentenza, che può essere di rigetto (e quindi dovrete pagare la multa entro i termini rimanenti) oppure di accoglimento (e non dovrete pagare più nulla.
Per quanto riguarda il ricorso al Prefetto, i riferimenti sono
l'Art. 203 C.d.S. e
l'Art. 204 C.d.S..