Tratto dal sito
www.aci.it
In tutti gli altri casi
Nel caso particolare in cui:
ci siano più di dieci acquirenti, oppure
il veicolo sia privo del Certificato di Proprietà (anche se si dispone del Foglio Complementare), oppure
si voglia presentare contestualmente un'altra pratica (che non sia l'annotazione di patto di riservato dominio) o trascrivere il passaggio di proprietà con salto di continuità delle trascrizioni (ai sensi dell'art.2688 C.C.) o con ripristino della continuità delle trascrizioni, oppure
si voglia richiedere l'annotazione dell'usufrutto;
si voglia trascrivere il passaggio di proprietà con connessa variazione d'uso o delle caratteristiche tecniche del veicolo, oppure
si voglia trascrivere il passaggio di proprietà "a tutela del venditore" (art.11 DM 514/92)
il veicolo richieda, in capo all'intestatario, il possesso di un titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi di noleggio senza conducente; oppure in caso di veicolo che necessiti di collaudo o di rilascio di certificato di autorizzazione;
si vogliano trascrivere formalità relative a veicoli di cui, allo stato attuale, non sia stato ancora possibile giungere ad un abbinamento dei codici tecnici ACI e DTT ( es. tutti i veicoli con codice carrozzeria "ZZ" e "Z0";
si vogliano trascrivere formalità relative ai rimorchi degli autoveicoli o a motoveicoli ed autoveicoli da locare con o senza conducente;
si vogliano trascrivere formalità relative a variazioni /trasformazioni societarie;
bisogna procedere con le seguenti modalità .
La pratica per la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico del passaggio di proprietà deve essere presentata all'Ufficio Provinciale ACI della provincia in cui risiede il venditore intestatario del veicolo al P.R.A.
I documenti necessari
Il Foglio Complementare del veicolo o il Certificato di Proprietà ;
La fotocopia di un documento di identità /riconoscimento dell'acquirente;
Il certificato di residenza dell'acquirente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato;
L'atto di vendita del veicolo, redatto in una delle seguenti forme:
1. dichiarazione unilaterale di vendita nella forma di scrittura privata con firma del venditore autenticata da redigere sul retro del Certificato di proprietà se disponibile, in originale in bollo (o in duplice originale in bollo se autenticato da un notaio) se si dispone invece di Foglio Complementare,
oppure
2. dichiarazione bilaterale di vendita nella forma di scrittura privata con firma del venditore e dell'acquirente autenticata in duplice originale in bollo,
oppure
3. atto pubblico in originale
oppure
4. sentenza in originale.
La nota di presentazione al PRA (il modello si trova in distribuzione gratuita presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista), non necessaria solo nel caso in cui la dichiarazione unilaterale di vendita sia redatta sul retro del Certificato di proprietà (vedi sopra punto 1).
N.B. Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre ai notai, gli Uffici Comunali e i Titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) di cui all’art. 2 D.P.R. n. 358/2000, e cioè i Titolari delle Delegazioni dell’ACI e delle Imprese di Consulenza Automobilistica che hanno attivato lo STA, oltre che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell’ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006).
ATTENZIONE:
Se l'acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia, occorre presentare oltre al certificato di residenza od alla dichiarazione sostitutiva di certificazione - qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato - anche copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità - oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con la copia della ricevuta rilasciata dalle competenti Autorità attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo (tale richiesta deve essere presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso) - o copia della carta di soggiorno in corso di validità .
Infine, se l'acquirente è un cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E., occorre presentare il certificato di residenza, indicante l'iscrizione all'A.I.R.E. e la circoscrizione consolare di residenza con l'indirizzo all'estero, oppure la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
In caso di furto o smarrimento del foglio complementare o del Certificato di Proprietà è necessario richiedere il duplicato del foglio complementare o del CdP contestualmente al passaggio di proprietà .
In tal caso occorre integrare la documentazione presentando anche:
la nota di richiesta al PRA (il modello si trova in distribuzione gratuita presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista);
la denuncia sporta dall'intestatario del veicolo presso gli organi di pubblica sicurezza (in originale o in copia conforme all'originale), oppure dichiarazione sostitutiva di resa denuncia, indicando data e luogo ove è stata presentata la denuncia.
Le pratiche alla Motorizzazione Civile (ora Dipartimento dei Trasporti Terrestri)
Oltre alla trascrizione del passaggio di proprietà al P.R.A., come previsto dall' art. 94 del Codice della Strada, l'acquirente è tenuto a richiedere (sempre entro i citati 60 giorni dalla data dell'atto) ad un Ufficio della Motorizzazione Civile l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo.