Emylo ha scritto:Si ma porta pazienza un pochino perchè adesso sono presi a stilare il verbale che ti arriverà a casa . . . . . tranquillo godrai dello sconto del 3% per autodenuncia.
Mi sono piegato a metà dal ridere!!!
Allora: innanzitutto prendiamo in considerazione l'
Art. 169 del C.d.S., che al Comma 2 recita: "
Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli (quindi TUTTI i tipi di veicoli, compreso il nostro B - n.d.r.) [...] non può superare quello indicato nella carta di circolazione".
Poi il comma 7 dello stesso Articolo prevede la sanzione, che ammonta ad
Euro 143,00. Si badi che il Legislatore ha considerato più grave questa infazione se commessa alla guida di un mezzo a due ruote rispetto all'automobile, poichè in questo caso la sanzione è di 35,00 Euro. Però c'è la penalizzazione di 2 punti, che per la moto, leggendo il dettato dell'Articolo in questione, pare non sia previsto.
A ciò si aggiunga anche l'ventuale violazione dell'
Art. 170 del C.d.S., di cui si era parlato anche in passato. Infatti al Comma 3 recita: "
Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo".
La sanzione è di 68,00 Euro e 1 punto.
Cosa dice l'Articolo? Che il bambino deve stare seduto
non davanti, tra le barccia del padre, impedendogli qualunque movimento (come invece fanno tutti!), ma sul posto posteriore espressamente previsto, e deve essere ancorato bene, arrivando con le gambe ad abbracciare i fianchi della moto, e con i piedi a toccare bene le pedane.
Se ciò non è possibile, si monta un seggiolino specifico (in giro cominciano a vedersene), oppure i babbo accompagna il pargolo a scuola in bicicletta.
Ultima cosa: le due sanzioni SONO cumulabili, e quindi non si fa la più grave, ma si sommano.
Spero di essermi spiegato bene, altrimenti sono qua!