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da Paolo » sab set 29, 2007 5:29 pm
rod61 ha scritto:Paperboy ha scritto:Prima di tutto, conviene fare la modifica al 2° faro, poi procedere all'acquisto dei due kit xenon. A tal riguardo, guarda quà : http://www.xenonlamp.it/redicart/bike.htmil seguente kit: Kit Plug & Play Bike BURGMAM / T-MAX doppia lampada H4Bixeno + H7R
Paper, montando il kit rimane sempre solo uno l'abbagliante utilizzabile o funzionano entrambi (Mi sta venendo voglia di risbudellare il ciccino... )
Con la configurazione un aH7 ed una H4 hai per forza 2 anab. ( se hai depolifemizzato il B400 ) ed un solo Abbagliante.
Per poter avere 2 abbaglianti hai una sola strada da percorrere........................ ordinare un faro sinistro in Inghilterra, dove viggiano in senso contrario ed al nostro hanno la fanaleria invertita...........
Ps conosco però che l'ha fatto.... è una spesa abbastanza importante, intorno ai 300 euri.
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da Paolo » sab set 29, 2007 5:35 pm
vinxc ha scritto:grazie paperboy sempre pronto a rispondere a ogni domanda in maniera perfetta mi convine comprarla nel sito che mi hai dato ho lo trovo nei negozi di ricambi a milano
Il kit lo trovi un po ovunque, da ebay al negozio sotto casa......... Quello del sito consigliato, è un buon venditore, serio e ormai collaudato.
Il prezzo non è da fuoritutto ma la qualità e la professionalità è eccellente.
Ha tre fasce di prezzo La top line ( quella di paper ) è consigliata per chi ha il doppio faro come noi , la linea intermedia costa n po' di meno montale stesse lampade ma centraline che allo spunto assorbono un po di più quindi sconsigliate se vuoi accendere entrambi gli anab. La serie economica è quella
NON bixeno ma con l'Abb. a filamento....... su questo decidi tu.
PS c'era il post di PONGO che spiegava tutto da qualche parte
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da suzukista » sab set 29, 2007 10:56 pm
.. che colorazione hai scelto?
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da vinxc » dom set 30, 2007 12:03 pm
ok grazie che luminosita mi consigliate???? 4300?? 5000?? 6000??? 8000?? 10000??? 12000??
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da bruno » dom set 30, 2007 3:14 pm
io personalmente non andrei oltre i 5000 /6000 oltre sono troppo azzurre tendente al viola 12000°K hanno la luce viola
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da Knarf » dom set 30, 2007 9:38 pm
Anche secondo me 5000 e al massimo 6000.
Oltre non mi piacciono proprio e penso che la luce emessa sia minore.
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da Paolo » lun ott 01, 2007 9:10 am
io ho le 4300 , sono bianchissime, poi son quelle che ti danno anche più luce , più vai verso l'azzurro e meno vedi ... inoltre più sono azzurre e più le forze dell'ordine rompono... con ragione , anche perchè le luci devono essere bianche e non d'altri colori.
A questo punto scusate la lungaggine ma forse una sbirciatina la darei :
Io per comodità vi trascrivo gli artt. 78 e 72 del CdS (per mera precisione)
Art. 78 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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Art. 72 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2 bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
2 ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1º gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità . Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
3 bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
3 ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto .
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
Al termine di tutto ciò vi posso dire che:
La sostituzione di lampade d'illuminazione che non comporti la manomissione o il cambiamento del gruppo ottico è ammessa. Il colore delle lampade deve essere solo bianco o giallo (come previsto dal codice). l'aggiunta del ballast non si configura come "cambiamento delle caratteristiche dell'impianto di illuminazione" Il montaggio non deve essere a vista e deve essere fatto "a regola d'arte" poichè vi è altrimenti il "rischio" di avaria dell'impianto di illuminazione. Vi è una circolare del ministero dei trasporti terrestri che chiarisce che l' "adeguamento alle nuove tecnologie" (xenon) costituisce un miglioramenti dell'impianto di illuminazione e che pertanto non rientra fra le "trasformazioni" perseguibili ai sensi dell'art.78 cds.
....è pertanto anche da escludere che le stesse rientrino fra quelle perseguibili ai sensi del 72 cds.
Problemi potrebbero aversi per la "sensazione" che danno alcune lampadine allo xenon di proiettare luce "blu".... (pur essendo bianche) ciò è dovuto al percepimento dello loro frequenza di luminosiotà da parte di alcune persone (magari i poliziotti che vi fermano) .... a questo proposito consiglio di portare sempre dietro la confezione delle lampagine che avete montato per contestare l'eventuale (invero "improbabile" ) multa chiedendo che nelle dichiarazioni del trasgressore venga trascritta la tipologia precisa della lampada che montavate.
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da Paperboy » lun ott 01, 2007 9:30 am
vinxc ha scritto:ok grazie che luminosita mi consigliate???? 4300?? 5000?? 6000??? 8000?? 10000??? 12000??
Io ho preso le 4300°k, che non sono altro che quelle montate (di serie)sulle maggiori auto.
Concordo con POCA, quando consiglia l'acquisto tramite "xenonlamp", poichè rivenditore serie, preciso e con prodotti di alta qualità .
Un mio amico ha acquistato un kit, costituito da 2xH7 (con abb. mediante filamento), tramite e-bay e la qualità tra il mio e il suo xenon è notevole.
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da Rey81 » lun ott 01, 2007 11:38 am
sono fantastiche sul ciccino.Sulla mia car (Audi sportback) le ho di serie...che dire..è un accessorio impareggiabile per la sicurezza che dona a chi guida.Mi sono proprio accorto che mi si riposa la vista vedendo mooolto meglio righe,contorni cartelli ecc.E'proprio un altro guidare.Sul bagnato poi sono una goduria...ci vedo benissimo..Purtoppo pero'danno molto fastidio a chi incrocio..soprattutto quanto piove.Sono molto forti...non sono alte perchè si regolano da sole pero'la luce emessa dà fastidio.Quando guido non usando la mia macchina,sono in seria difficoltà ...se uso una macchina che ne è sprovvista e piove sono dolori...mi sono abituato troppo bene .
E'un accessorio che consiglio a tutti!E poi c'e anche il lato estetico...beh diciamo che cambia proprio l'estetica della car di sera...E poi ho notato che in autostrada anche senza lampeggiare le auto si spostano quando vedono lo xenon e ti fanno passare!Ottimo..
Vi consiglio 4300k.E'la gradazione che montano in origine Bmw-Audi-Mercedes.Ed è anche la gradazione che ha maggiori Lumen in uscita.Man mano che si sale con i gradi Kelvin(quindi diventano sempre piu azzurre),cala il lumen.
4300k ----> 3300 lumen circa
6000k ----> 2500 lumen circa
ecc
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da Sundek » lun ott 01, 2007 4:02 pm
Io fino ad ora mi ero trattenuto solo per timore che fossero "fuori legge" e che comportassero il sequestro del mezzo in caso di controllo......
"La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza. Chi penetra il senso della Musica potrà liberarsi da tutte le miserie in cui si trascinano gli altri uomini."
L.V. BEETHOVEN
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da mike87angel » sab giu 25, 2016 12:10 am
https://vimeo.com/172170691 Volevo montare delle luci supplementari tipo quello della bmw x intenderci tipo fendinebbia...qualcuno l'ha fatto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
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