So che il nostro Amministratore aveva chiuso il Topic, anche perchè purtroppo ormai quando qualcuno pone un quesito relativamente ad una problematica sui controlli della velocità , poi c'è sempre qualcun'altro che non ha di meglio da fare che portare fuori strada la discussione, e quindi la persona che era veramente interessata ad una risposta "concreta" è costretto a rimanere a bocca asciutta.
Così sono rimaste inevase due risposte: la prima del buon Fantaman, che ancora aspetta di sapere cosa accade se viene accertata una velocità superiore di 20 Km/h al limite imposto, e la seconda la volevo dare io su questa "storia" delle omologazioni.
Cominciamo dall'ultima: tutti gli apparecchi per la rilevazione della velocità , in quanto strumenti di misura, vanno alla regolare manutenzione per la taratura una volta all'anno, presso la ditta costruttrice, che ha anche le autorizzazioni ministeriali per la ritaratura di precisione dello strumento.
Molti Organi Procedenti poi scrivono pure nel verbale che arriva a casa (anche se non è dovuto) la data e il numero dell'ultima revisione dello strumento, oltre naturalmente al codice di omologazione.
Per quanto riguarda la risposta che l'amico Fantaman aspettava, in base all'
Art. 142 C.d.S. e nello specifico leggendo il Comma 8, "
Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".
Questo poi va letto combinandolo con la
Tabella allegata all'Art. 126-
bis, dove leggiamo che la violazione dell'Art. 142 Comma 8 del C.d.S. prevede la decurtazione di punti 5 dalla Patente di Guida.
Se arriva la multa, in bocca al lupo per il ricorso.
