Sapete dirmi se la ricevuta di pagamento della tassa di possesso (ex "bollo"),deve essere esibita ad un eventuale controllo dei tutori dell'ordine?
Lo chiedo,perchè ho sentito dire che puo' essere anche lasciata a casa..
grazie
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Tassa di possessoSapete dirmi se la ricevuta di pagamento della tassa di possesso (ex "bollo"),deve essere esibita ad un eventuale controllo dei tutori dell'ordine?
Lo chiedo,perchè ho sentito dire che puo' essere anche lasciata a casa.. grazie
No, non è assolutamente obbligatorio portarla dietro e le Forze dell'Ordine non debbono e non possono chiederti nulla in merito.
Devi avere solo e sempre con te il libretto di circolazione e l'assicurazione.
Codice della Strada
Art. 180 Possesso dei documenti di circolazione e di guida. 1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti: a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo; b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo; c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento; d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7. 3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. «Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo». (2) 5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità , quando prescritti. 6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento (2). 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 36 a € 148. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da € 22 a € 88. 8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 370 a € 1.485. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti (1) (2). ------------------ (1) Articolo così modificato dall'art. 95, D.Lgs. 10 settembre 1993,n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). (2) Comma così modificato dal D.L. 151/2003, art. 3, c. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
ma perchè voi la pagate ancora? io mi sono fatto la residenza extracomunitaria così quì in Italia ho i privilegi
ex b400 k5,GSXR1000
Ma dai..!!
quasi quasi mi informo anch'io ! e divento cittadino extracomunitario ! grazie Gabbio !
Non gli e lo avevi ancora detto?????..........sei troppo cattivo!!!! Il Gabbio è un cittadino extracomunitario, proveniente dal GabbioBeach.
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